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Sistema
Bibliotecario di Ateneo (SiBA) |
| FOTORIPRODUZIONI | |
Gli utenti hanno a disposizione 3 macchine
fotocopiatrici, collocate nella prima saletta della Biblioteca, per
fotocopiare materiale della Biblioteca
Le macchine funzionano a self-service e gli interessati devono munirsi di una scheda magnetica ricaricabile, in vendita presso il distributore posizionato nella sala degli armadietti per gli utenti.
Le schede sono distribuite già precaricate per il valore di 20 copie, al costo di 1,50 euro; successivamente gli utenti potranno decidere l'importo con cui ricaricare la scheda; il costo della singola copia è pari a 5 centesimi.
I docenti, e quanti tra dottorandi e iscritti ai master siano esplicitamente autorizzati dai Dipartimenti, possono imputare ai Dipartimenti di afferenza le spese per le fotocopie
Le fotocopiatrici a disposizione degli utenti possono essere utilizzate solamente per produrre copie da materiale della Biblioteca ed esclusivamente per fini personali e di studio.
Dovranno essere rispettate scrupolosamente le vigenti normative sul diritto dautore, esposte in Biblioteca.
I documenti utilizzati per la fotocopiatura devono essere trattati con la massima cura.
La Direzione si riserva di escludere opere danneggiate o in
cattivo stato di conservazione dal servizio di fotoriproduzione.
Come utilizzare le fotocopiatrici self-service:
- inserire la scheda magnetica nel lettore presente sul lato sinistro delle fotocopiatrici
- il messaggio "Impostare il contatore a chiave" che appare sul display della macchina segnala che non è stata inserita la scheda magnetica
- sul display del lettore comparirà il numero di copie effettuabili con quella scheda
- dal menù delle macchine è possibile:
selezionare il formato della carta su cui si vuole realizzare la copia (A4 orizzontale/verticale, A3)
impostare le dimensioni (100% o maggiori o minori dell'originale) della riproduzione
impostare il numero di copie che si vuole ottenere
effettuare riproduzioni fronte/retroAttenzione: tutte le operazioni si effettuano selezionando i comandi dal menù touch screen degli apparecchi: per un corretto utilizzo delle macchine si raccomanda di non servirsi di strumenti appuntiti (penne, matite, etc.) e di utilizzare la massima delicatezza
- per avviare la fotocopiatura premere il pulsante verde
La fotocopiatura è in ogni caso strettamente subordinata al rispetto della normativa sui diritti d'autore, così come stabilita dalla legge n. 248 del 18 Agosto 2000: "Nuove norme di tutela del diritto d'autore", di cui si riporta di seguito uno stralcio:
... "E' libera la riproduzione di singole opere o brani di opere per uso personale dei lettori, fatta a mano o con mezzi di riproduzione non idonei a spaccio o diffusione dell'opera nel pubblico.
E' libera la fotocopia da opere esistenti nelle biblioteche, fatta per i servizi della biblioteca o, nei limiti e con le modalità di cui ai commi quarto e quinto, per uso personale.
E' vietato lo spaccio di dette copie nel pubblico ed in genere ogni utilizzazione in concorrenza con i diritti di utilizzazione spettanti all'autore.
E' consentita, conformemente alla convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 20 giugno 1978, n. 399, nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità, la riproduzione per uso personale di opere dell'ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo. I responsabili dei punti o centri di riproduzione, i quasi utilizzino nel proprio ambito o mettano a disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione, devono Corrispondere un compenso agli autori ed agli editori delle opere dell'ingegno pubblicate per le stampe che mediante tali apparecchi vengono riprodotte per gli usi previsti nel primo periodo del presente comma. La misura di detto compenso e le modalità per la riscossione e la ripartizione sono determinate secondo i criteri posti all'articolo 181-ter della presente legge. Salvo diverso accordo tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate, tale compenso non può essere inferiore per ciascuna pagina riprodotta al prezzo medio a pagina rilevato annualmente dall'ISTAT per i libri. Gli articoli 1 e 2 della legge 22 maggio 1993, n. 159, sono abrogati.
Le riproduzioni delle opere esistenti nelle biblioteche pubbliche, fatte all'interno delle stesse con i mezzi di cui al quarto comma, possono essere effettuate liberamente, nei limiti stabiliti dal medesimo comma, salvo che si tratti di opera rara fuori dai cataloghi editoriali, con corresponsione di un compenso in forma forfettaria a favore degli aventi diritto, di cui al comma 2 dell'articolo 181-ter, determinato ai sensi del secondo periodo del comma 1 del medesimo articolo 181-ter. Tale compenso è versato direttamente ogni anno dalle biblioteche, nei limiti degli introiti riscossi per il servizio, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato o degli enti dai quali le biblioteche dipendono..."
- il testo completo della legge sul diritto d'autore è consultabile online su diversi siti, tra gli altri:
sul sito della banca dati giuridica De Agostini ( entrare nella Sezione "Leggi d'Italia" - consultabile solo dalla rete di Ateneo dell'Università di Pavia)
sul sito della SIAE (in formato pdf, consultabile da qualunque rete)
Il materiale della Biblioteca è messo a disposizione degli utenti esclusivamente per finalità personali di studio.
Gli utenti sono personalmente responsabili del rispetto della vigente legge sul diritto d'autore.
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tel.:
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il 31-08-05 a cura della Biblioteca Url di questa pagina: |
Ultimo aggiornamento di questa pagina: 31-08-05 |